Framework Law on Volunteering
Law, n° 266; August 11, 1991
Framework Law on Volunteering
Legge 11 agosto 1991, n° 266 - G.U. 22/08/91 n° 196
Legge-quadro sul Volontariato
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. Finalita` e oggetto della legge 1.
La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione
dell'attivita` di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarieta` e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento
delle finalita` di carattere sociale, civile e culturale individuate
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di
Bolzano e dagli entilocali. 2. La presente legge stabilisce
i principi generali cui le regioni e le province autonome devono
attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonche´ i criteri cui debbono uniformarsi
le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2. Attivita` di volontariato 1. Ai fini della presente legge per
attivita` di volontariato deve intendersi quella prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il
volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarieta`. 2. L'attivita` del volontariato
non puo` essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono soltanto essere rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attivita` prestata,
entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 3.
La qualita` del volontario e incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di
contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Art.
3. Organizzazioni di volontariato 1. E` considerato organizzazione di
volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere
l'attivita` di cui all'articolo 2. che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti 2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la
forma giuridica che ritengono piu` adeguata al perseguimento dei loro
fini, salvo il limite di compatibilita` con lo scopo solidaristico. 3.
Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto,
oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme
giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticita` della
struttura,
l'elettivita` e la gratuita delle cariche associative nonche´ la
gratuita delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti.
Devono essere altresi` stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
nonche´ le modalita` di approvazione dello stesso da parte
dell'assemblea degli aderenti.
4. Le organizzazioni di
volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di
prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento oppure a qualificare o specializzare
l'attivita` da esse svolta. 5. Le organizzazioni svolgono le attivita`
di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
Art.
4. Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato 1. Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti,
che prestano attivita` di volontariato, contro gli infortuni e le
malattie connesse allo svolgimento
dell'attivita` stessa,
nonche´ per la responsabilita` civile verso terzi. 2. Con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con le polizze
anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art.
5. Risorse economiche 1. Le organizzazioni di volontariato traggono le
risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della
propria attivita` da: a) contributi degli aderenti; b) contributi dei
privati; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attivita` o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e)
donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g)
entrate derivanti da attivita` commerciali e prodotti marginali 2. Le
organizzazioni di volontariato, prive di personalita` giuridica,
iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni
mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della
propria attivita`. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786
del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario,
lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite
esclusivamente al conseguimento delle finalita` previste dagli accordi,
dall'atto costitutivo e dallo statuto. 3. I beni di cui al comma 2. sono
intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi
acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle
organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma
giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione
sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in
identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute
nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art.
6. Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle
regioni e dalle province autonome 1. Le regioni e le province autonome
disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri delle organizzazioni
di volontariato. 2. L'iscrizione ai registri e condizione necessaria
per accedere ai contributi pubblici nonche´ per stipulare le convenzioni
e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.
3. Hanno diritto ad
essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 3, e che alleghino alla
richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi
degli aderenti. 4. Le regioni e le province autonome determinano i
criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare
il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attivita` di
volontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le
province autonome dispongono la cancellazione dal registro con
provvedimento motivato.
5. Contro il provvedimento di diniego
dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione e ammesso
ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro
trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso
uditi i difensori della parti che ne abbiano fatto richiesta. La
decisione del tribunale e appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le
medesime modalita` e negli stessi termini.
6. Le regioni e le
province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo
12.
7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla
conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'art.
5, comma 1 , con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.
Art.
7. Convenzioni 1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti
locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le
organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri
di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacita` operativa.
2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire
l’esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuita` le
attivita` oggetto della convenzione, nonche´ il rispetto dei diritti e
delle dignita` degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica
delle prestazione e di controllo della loro qualita` nonche´ le
modalita` di rimborso delle spese.
3. La copertura assicurativa di
cui all'articolo 4 e elemento essenziale della convenzione e gli oneri
relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
Art. 8. Agevolazioni fiscali 1. Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarieta`, e quindi connessi
allo svolgimento delle loro attivita` sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro. 2. Le operazioni effettuate dalle
organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite
esclusivamente per fini di solidarieta` non si considerano cessioni di
beni ne´ prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto: le donazioni e le attribuzioni di eredita` o di legato sono
esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono
esclusivamente i fini suindicati. 3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo
1 della legge 25
marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis e aggiunto il seguente:"1- ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire
le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di
volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarieta`, purche´
le attivita` siano destinate a finalita` di volontariato, riconosciute
idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultino
iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A
tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma
I, dovra` essere prevista la deducibilita` delle predette erogazioni, ai
sensi degli articoli 10, 65,110 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non
superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa,
nella misura del 50 per cento della somma erogata entro il limite del 2
per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100
milioni".
4. I proventi derivanti da attivita`
commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e
dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il loro
totale impiego per i fini istituzionali dell'organizzazione di
volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della
natura e dell'attivita`, decide il Ministro per gli affari sociali.
Art.
9. Valutazione dell'imponibile 1. Alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.
Art.
10 Norme regionali e delle province autonome 1. Le leggi regionali e
provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di
iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo. 2. In particolare,
disciplinano: a) le modalita` cui dovranno attenersi le organizzazioni
per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attivita`
di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture
convenzionate con le regioni e le province autonome;
b) le forme di
partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di
cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in
cui esse operano;
c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di
priorita` nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle
convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;
d)
gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto
dall'articolo 6; e) le condizioni e le forme di finanziamento e di
sostegno delle attivita` di volontariato; f) la partecipazione dei
volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo
6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale
svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti
locali nei settori di diretto intervento dalle organizzazioni stesse.
Art.
11. Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi 1.
Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art.
12 Osservatorio nazionale per il volontariato 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli
affari sociali, e istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e
delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due
esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del
personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti
compiti:
a) provvedere al censimento delle organizzazioni di
volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attivita` da esse
svolte;
b)promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d)
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con
gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per
favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente
avanzate;
e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo
stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di
formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h)
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti
l'attivita` di volontariato;
i) promuovere, con cadenza triennale,
una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i
soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
2. E`
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato,
finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera
d) del comma 1.
Art. 13. Limiti di applicabilita` 1. E` fatta
salva la normativa vigente per le attivita` di volontariato non
contemplate nella presente legge,
con particolare riferimento alle attivita` di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse
con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772
Art.
14. Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria 1. Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la
dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per
l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al
comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, e autorizzata una spesa
di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. 2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
3.
Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per
ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte
mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando
parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato".
Art.
15. Fondi speciali presso le regioni 1. Gli enti di cui all'articolo
12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono
prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso
articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso
le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali,
centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e
da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificarne
l'attivita`. 2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano
proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle
medesime finalita` di cui al comma 1 del presente articolo una quota
pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di
pubblica utilita` ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio
decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.
3.
Le modalita` di attuazione delle norme di cui ai commi I e 2, saranno
stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art.
16. Norme transitorie e finali 1. Fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per
l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore .
Art.
17. Flessibilita` nell'orario di lavoro 1. I lavoratori che facciano
parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per
potere espletare attivita` di volontariato, hanno diritto di usufruire
delle forme di flessibilita` di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale. 2. All'articolo 3 della legge 29
marzo 1983, n. 93, e aggiunto, in fine, il seguente comma: “Gli accordi
sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera
volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato
riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di
particolari forme di flessibilita` degli orari di lavoro di
turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza".
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E` fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Istrana, addi` 11 agosto 1991
COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI