Institution of the Italian Civil Defense System
Law, n° 225; February 24, 1992
Institution of the Italian Civil Defense System
Legge 24 febbraio 1992, n° 225 - G.U. 17/03/92 n° 64
Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1. Servizio nazionale della protezione civile 1. E` istituito il
Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la
integrita` della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o
dal pericolo di danni derivanti da calamita` naturali, da catastrofi e
da altri eventi calamitosi. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi I e 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Ministro per i1 coordinamento della protezione
civile, per i1 conseguimento delle finalita` del Servizio nazionale
della protezione civile promuove e coordina le attivita` delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali
e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale. 3. Per lo svolgimento delle finalita`
di cui al comma 2; il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n 400.
Art.
2 Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze 1. Ai fini
dell'attivita` di protezione civile gli eventi si distinguono in:
a)
eventi naturali o connessi con l'attivita` dell'uomo che possono essere
fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e
amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o
connessi con l'attivita` dell'uomo che per loro natura ed estensione
comportano l'intervento coordinato di piu` enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria;
c) calamita` naturali, catastrofi o
altri eventi che, per intensita`' cd estensione, debbono essere
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Art. 3 Attivita` e
compiti di protezione civile 1. Sono attivita` di protezione civile
quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra
attivita` necessaria cd indifferibile diretta a superare l'emergenza
connessa agli eventi di cui
all’articolo 2.
2. La previsione
consiste nelle attivita` dirette allo studio ed alla determinazione
delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed
alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nelle attivita` volte ad evitare o ridurre
al minimo la possibilita` che si verifichino danni conseguenti agli
eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite
per effetto delle attivita` di previsione.
4. Il soccorso consiste
nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima
assistenza.
5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti,
delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli
ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita. 6. Le attivita`
di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le
necessita` imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e
risanamento del territorio.
Art. 4. Direzione e coordinamento delle
attivita` di previsione, prevenzione e soccorso 1. Il Dipartimento della
protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal
Consiglio dei ministri e in conformita` ai criteri determinati dal
Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i
programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie
ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per
l'attuazione delle conseguenti misure di
emergenza. 2. I
programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei
Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
3.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai
sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della
efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente
articolo dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove,
d'intesa con il Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamita`
naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per
l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.
Art. 5. Stato di
emergenza e potere di ordinanza 1. Al verificarsi degli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza,
determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento
alla qualita` ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita`
si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.
2.
Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla
dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto
previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze
in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2,
il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo` emanare
altresi` ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o
maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate
al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta
sua emanazione.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero,
per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo` avvalersi di
commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare
il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita` del suo
esercizio.
5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende
derogare e devono essere motivate.
6. Le ordinanze emanate ai
sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nonche´ trasmesse ai sindaci interessati
affinche´ vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
6. Componenti del Servizio nazionale della protezione civile 1.
All'attuazione delle attivita` di protezione civile provvedono, secondo i
rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni
dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita` montane, e
vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca
scientifica con finalita` di protezione civile, nonche´ ogni altra
istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture
nazionali e locali di
protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati. 2. Concorrono, altresi`, all'attivita`
di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di
volontariato
civile, nonche´ gli ordini ed i collegi professionali. 3. Le
amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al
comma 1 nonche´ le imprese pubbliche e private che detengono o
gestiscono archivi con informazioni utili per le finalita` della
presente legge,
sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e
informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non
attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonche´ alla prevenzione
e repressione di reati.
4. Presso il Dipartimento della
protezione civile e` istituito un sistema informatizzato per la
raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema
informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e
6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.
7. Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile 1.
Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali
organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la
Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile. .
Art.
8. Consiglio nazionale della protezione civile 1. Il Consiglio
nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi
generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei
Ministri, determina i criteri di massima in ordine: a) ai programmi di
previsione e prevenzione delle calamita`; b) ai piani predisposti per
fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; c)
all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della
protezione
civile; d) alla elaborazione delle norme in materia di
protezione civile. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato a norma dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del
Consiglio. 3. Il Consiglio e` presieduto dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il
regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovra` in ogni caso
prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri
responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro
delegati; b) i Presidenti delle giunte regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano
o loro delegati; c) rappresentanti
dei comuni, delle province e delle comunita` montane; d) rappresentanti
della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.
Art.
9 Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
rischi 1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi e` organo consultivo e propositivo del Servizio
nazionale della protezione civile su tutte le attivita` di protezione
civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di
rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la
definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione
civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed
organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla
presente legge ed
alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti,
nonche´ all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita` di cui
alla
presente legge ad essa rimesse.
2.
La Commissione e` composta dal Ministro per il coordinamento della
protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del
Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario
esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente
in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del
rischio.
3. Della Commissione fanno parte altresi` tre esperti
nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 4. La Commissione
e` costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro
per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalita` organizzative e di funzionamento della Commissione.
Art.
10 Comitato operativo della protezione civile 1. Al fine di assicurare
la direzione unitaria ed il coordinamento della attivita` di emergenza
e` istituito il Comitato operativo della protezione civile. 2. Il
Comitato: a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai
sensi dell'articolo 14; b) valuta le notizie, i dati e le richieste
provenenti dalle zone interessate all'emergenza; c) coordina in un
quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti
interessati al soccorso; d) promuove l'applicazione delle direttive
emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate
dalla emergenza. 3. Il Comitato e` presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo I,
comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile,
ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del
Governo a cio` delegato. 4. I componenti del Comitato rappresentanti di
Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano
con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di
appartenenza ed altresi` nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facolta` e competenze
in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e
rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza
nel suo complesso.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. 6. Alle
riunioni del Comitato possono essere invitate le autorita` regionali e
locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati
rappresentanti di altri enti o Amministrazioni.
Art. 11.
Strutture operative nazionali del Servizio 1. Costituiscono strutture
operative nazionali del Servizio nazionale della protezione
civile:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b)
le Forze armate; c) le Forze di polizia; d) il Corpo forestale dello
Stato; e) i Servizi tecnici nazionali f) i gruppi nazionali di ricerca
scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed
altre istituzioni di ricerca; g) la Croce Rossa Italiana; h) le
strutture del Servizio sanitario nazionale; i) le organizzazioni di
volontariato; l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI). 2. In
base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile; le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del
Dipartimento della protezione civile, le attivita` previste dalla
presente legge nonche´
compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni
componenti il Servizio nazionale della protezione civile. 3. Le norme
volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle
strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione
civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4.
Con le stesse modalita` di cui al comma 3 sono altresi` stabilite,
nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati,
le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e
delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di
protezione civile.
Art. 12 Competenze delle regioni 1. Le
regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri
amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi
antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da
calamita`, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di -
attuazione partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle
attivita` di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando,
nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel
rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attivita` di protezione civile. 2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno
1990,
n.142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi
regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni di
programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4. 3. Per le
finalita` di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento
degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari
per l'espletamento delle attivita` di protezione civile, avvalendosi di
un apposito Comitato regionale di protezione civile.
4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono
principi della legislazione statale in materia di attivita` regionale
di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno
conformarsi; le leggi regionali in materia.
Art. 13 Competenze delle province 1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8
giugno 1990, n, 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione
del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo
svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla
elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla
predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e
alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e
regionali. 2. Per le finalita` di cui al comma 1 in ogni capoluogo di
provincia e` istituito il Comitato provinciale di protezione
civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione
provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un
rappresentante del prefetto.
Art. 14. Competenze del prefetto
1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione
e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su
tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. 2. Al
verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1
dell'articolo 2, il prefetto: a) informa il Dipartimento
della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la
direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del
Ministero dell'interno;
b) assume la direzione unitaria dei servizi
di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli
interventi dei sindaci dei comuni interessati;
c) adotta tutti i
provvedimenti necessari ad assicurale i primi soccorsi; d) vigila
sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione
civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica. 3. Il prefetto, a
seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1
dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile,
con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.
4. Per
l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di
emergenza il prefetto si avvale della struttura .della prefettura,
nonche´ di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.
Art. 15. Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco
1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune puo` dotarsi di una struttura di protezione civile.
2.
La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia
di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni,
l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
3. Il
sindaco e` autorita` comunale di protezione civile. Al verificarsi
dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone
immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta
regionale.
4. Quando la calamita` naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco
chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i
provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli
dell'autorita` comunale di protezione civile.
Art. 16. Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta 1. Le competenze attribuite nella presente legge alla
provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo,
nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione
regionale ed al presidente della giunta regionale. 2. Le funzioni che
nella presente legge sono
attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta,
dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del
Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di
impedimento, un suo rappresentante.
Art. 17. Gruppi nazionali
di ricerca scientifica 1. Il Servizio nazionale della protezione
civile, per il perseguimento delle proprie finalita` in materia di
previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di
gruppi nazionali di ricerca scientifica. 2. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, di concerto con il Ministro dell'universita` e della
ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i
gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente
articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative
attivita`.
Art. 18.
Volontariato 1. Il Servizio nazionale della protezione civile assicura
la piu` ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di`
volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attivita` di
previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamita`
naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.
2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le
iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. 3. Con
decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le
procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge,
del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a
definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di
volontariato nelle attivita` di protezione civile, con l'osservanza dei
seguenti criteri direttivi:
a) la previsione di procedure per
la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento
delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b)
la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle
associazioni all'attivita` di predisposizione ed attuazione di piani di
protezione civile;
c) i criteri gia` stabiliti dall'ordinanza
30 marzo 1989, n. 1675/FPC, del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7
aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.
19. Norma finanziaria 1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa
a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione
al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova
istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri. Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero
necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da
effettuare. 2. Le disponibilita` esistenti nella contabilita` speciale
intestata al "Fondo per la protezione civile" di cui all'articolo 2 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n.428, convertito, con modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n.547, nonche´ quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui gia` autorizzati con legge a
favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro
del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica
dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3.
Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5,
il Ministro per il coordinamento della protezione civile puo`
provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni,
ancorche´ non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da
disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le
norme della legge e
del regolamento di contabilita` generale dello Stato sui limiti di
somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo
successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati
emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
4.
I versamenti di fondi da parte di enti o privati per !e esigenze di
protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per
la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del
Ministro del tesoro.
5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a
carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni
a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.
Art.
20. Disciplina delle ispezioni 1. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a
norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e` emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema
di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere
per l'attuazione delle attivita` amministrative relative agli interventi
di emergenza. 2. Il regolamento e` tenuto ad assicurare la periodicita`
delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione
finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attivita` e
l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei
singoli settori. 3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.
21. Abrogazione delle norne incompatibili 1. Sono abrogate tutte le
norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 24 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri visto, il Guardasigilli: MARTELLI