Italian Alpine Club new arrangement
Law, n° 776; December 26, 1985
Italian Alpine Club new arrangement
Legge 24 dicembre 1985, n° 776 - G.U. 30/12/85 n° 305
Nuove disposizioni sul Club alpino italiano
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963,
n°91, elevato, da ultimo, con legge 29 novembre 1980, n° 816, e` ulteriormente elevato, a partire dall’anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge,
negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si
provvede, quanto all’esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di
importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984,
utilizzando parzialmente l’accantonamento “Indennita` integrativa sulle
pensioni dei residenti all’estero”; e quanto agli esercizi finanziari
1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all’uopo
utilizzando lo specifico accantonamento.
Il Ministero del tesoro e` autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio
Art. 2 L’articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n° 91, e` sostituito dal seguente:
“Il
Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di
altri, nell’ambito delle facolta` previste dallo statuto, e con le
modalita` ivi stabilite: a) alla realizzazione, alla manutenzione ed
alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d’alta quota di
proprieta` del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i
criteri e i mezzi; b) al tracciamento, alla realizzazione e alla
manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche; c)
alla diffusione della frequentazione della montagna e all’organizzazione
di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche; d)
all’organizzazione ed alla gestione di corsi d’addestramento per le
attivita` alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche,
speleologiche, naturalistiche; e) alla formazione di istruttori
necessari allo svolgimento delle attivita` alla cui lettera d); f)
all’organizzazione ed alla gestione, tramite l’Associazione guide alpine
italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi
dell’articolo 11 legge 17 maggio 1983, n° 217,
per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica,
nonche´ corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del
servizio valanghe; g) all’organizzazione di idonee iniziative tecniche
per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell’esercizio delle
attivita` alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il
soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei
caduti;
h) alla promozione di attivita` scientifiche e
didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano; f)
alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla
valorizzazione dell’ambiente montano nazionale”.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 24 dicembre 1985
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
COSSIGA