Italian Alpine Club reorganization
Law, n° 91; January 26, 1963
Italian Alpine Club reorganization
Legge 26 gennaio 1963, n° 91 - G.U. 26/02/98 n° 55
Riordinamento del Club alpino italiano
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Il Centro alpinistico italiano riassume la denominazione di “Club alpino italiano”.
Esso e` dotato di personalita` giuridica ed e` sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo.
Art. 2 Il Club alpino italiano provvede, nell’ambito delle facolta` statutarie, a mantenere in
efficienza, in conformita` alle disposizioni vigenti, il complesso dei rifugi ad esso appartenenti ed a curare la manutenzione delle attrezzature alpinistiche e dei sentieri dallo stesso apprestati.
Assume adeguate
iniziative tecniche per la prevenzione degli infortunati nell’esercizio
dell’alpinismo e per il soccorso degli alpinisti ed escursionisti
infortunati o pericolanti per qualsiasi causa, nonche´ per il recupero
delle salme dei caduti.
Art. 3 La Commissione provinciale di cui all’articolo 236 del regolamento per l’esecuzione
del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 6 maggio 1940, n° 635, e` integrata da un esperto in materia
alpinistica designato dal Club alpino italiano con voto deliberativo,
quando l’esperimento riguardi le guide alpine od i portatori alpini.
Oltre
il possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 237 del regolamento
indicato nel precedente comma, i candidati debbono documentare di aver
frequentato con esito favorevole i relativi corsi del Club alpino
italiano.
Art. 4 Fanno parte di diritto del Consiglio centrale previsto dallo statuto del Club alpino
italiano:
un ufficiale superiore delle truppe alpine in servizio permanente
effettivo, designato dal Ministero per la difesa e cinque funzionari
aventi qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione,
designati rispettivamente dal Ministero per il turismo e spettacolo, dal
Ministro per l’interno, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per la
pubblica istruzione e dal Ministro per l’agricoltura e le foreste.
Fanno
parte di diritto del Collegio dei revisori del Club alpino italiano due
funzionari, designati, rispettivamente, dal Ministro per il turismo e
lo spettacolo e dal Ministro per il tesoro, di qualifica non inferiore a
quella di direttore di sezione.
Art. 5
A decorrere dall’esercizio
finanziario 1962-1963, e` autorizzata, a favore del Club alpino
italiano, la concessione di un contributo di lire 80.000.000 da
iscriversi nello stato di previsione del ministero del turismo e dello
spettacolo.
Art. 6 L’efficacia delle deliberazioni riguardanti l’utilizzazione del contributo di cui
all’articolo
precedente, alle quali non abbiano partecipato almeno tre dei membri di
diritto indicati nel primo comma dell’articolo 4 della presente legge, o
per le quali la maggioranza dei dipendenti delle amministrazioni dello
Stato in detto articolo indicati, che hanno partecipato alle
deliberazioni, abbia espresso voto contrario, e` subordinata
all’approvazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.
Art. 7 Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e
telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparate alle Amministrazioni dello Stato.
Le
equiparazioni alle Amministrazioni dello Stato non comporta l’esonero
dal pagamento delle imposte dirette, ne´ si estende al trattamento
tributario del personale dipendente.
Art. 8 Il ministro per il turismo e lo spettacolo puo` procedere allo scioglimento degli organi
centrali
del Club alpino italiano e nominare un commissario straordinario per
accertare gravi deficienze amministrative o per altre irregolarita` tali
da compromettere il normale funzionamento dell’Associazione.
La
ricostituzione degli Organi centrali e` effettuata entro il termine dei
sei mesi, prorogabile, per una volta sola, di tre mesi.
Art. 9 Resta salva, ai sensi e nei limiti dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione,
la
competenza attribuita alle Regioni a statuto speciale, rispetto ai
compiti demandati al Club alpino italiano, di cui all’articolo 2 della
presente legge.
Art. 10 Il Club alpino italiano provvedera`, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, ad apportare
al proprio statuto le modifiche necessarie per uniformarlo alle
disposizioni della legge medesima, da approvarsi, sentito il parere del
Consiglio di Stato, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il
Ministro per il tesoro.
Art. 11 Con regolamento organico, da deliberare dal Consiglio centrale del Club alpino italiano
e
da sottoporre all’approvazione del Ministro per il turismo e lo
spettacolo di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti
la dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di
attivita` a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale del
Club stesso.
Art. 12 Alla copertura dell’onere previsto dall’articolo 5 della presente legge sara` provveduto,
per
l’esercizio finanziario 1962-63, mediante riduzione del fondo speciale
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il
finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella
Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti della Repubblica Italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 26 gennaio 1963
SEGNI
FANFANI - FOLCHI - TAVIANI - BOSCO - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - GUI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: BOSCO