Measures for CNSAS volunteers, and facilitation of their rescue operations
Law, n° 162; February 18, 1992
Measures for CNSAS volunteers, and facilitation of their rescue operations
Legge 18 febbraio 1992, n° 162 - G.U. 26/02/92 n° 47
Provvedimenti
per i volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e
per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1 1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico
del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro
nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e
speleologico o le relative esercitazioni, nonche´ nel giorno successivo
ad operazioni di soccorso che siano protratte per piu` di otto ore,
ovvero oltre le ore 24. 2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti
compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai
giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La
retribuzione e` corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale
ha facolta` di chiedere il rimborso all'istituto di previdenza cui il
lavoratore e` iscritto. 3. I volontari che siano lavoratori autonomi
hanno diritto a percepire una indennita` per il mancato reddito relativo
ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1.
Presso il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e` istituito
un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi
della predetta indennita`. 4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle
retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso
alpino e speleologico, pari a Lit. 1.000 milioni annui, e dal
finanziamento del fondo di cui al comma 3. , pari a Lit. 500 milioni
annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli
enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro,
ai sensi del comma 2.
Art. 2 1. Il regolamento per l'attuazione della presente Legge e`
emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi
dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, Il regolamento, in particolare, detta norme: a) per
l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di
soccorso od esercitazioni; b) sulle caratteristiche che tale impiego
deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennita`; c)
per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro; d) sulle
modalita` ed i termini per le richieste di rimborso, nonche´ per la
liquidazione dell'indennita` spettanti ai lavoratori autonomi, da
determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai
lavoratori dipendenti del settore industria.
Art. 3 1.
Al CAI e` concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500
milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi
per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita` permanente e
responsabilita` civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori,
dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle
esercitazioni; quanto a lire 200 milioni alla realizzazione e gestione,
presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle
attivita` del Corpo.
Art. 4 1. I veicoli impegnati nel trasporto dei
soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo
possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di
emergenza di cui agli art. 45 e 46 del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 e
successive modificazioni. 2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1
e` esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento. 3. I volontari
del Corpo impiegati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni
possono circolare con i veicoli e le unita` cinofile occorrenti, in
deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e
provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi
nazionali, parchi regionali, riserve naturali e aree protette.
Art. 5 1. Per le finalita` di cui alla presente legge e`
autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al
relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1992- 1994, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento Interventi per le operazioni di soccorso
del Club alpino italiano 2.- Il Ministro del tesoro e` autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni a bilancio.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara` inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi` 18 febbraio 1992.
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
COSSIGA