Provisions to support the activities conducted by the National Alpine Cliff and Cave Rescue Corps
Law, n° 74; March 21, 2001
Provisions to support the activities conducted by the National Alpine Cliff and Cave Rescue Corps
Legge 21 marzo 2001, n. 74
"Disposizioni per favorire l’attivita` svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2001
Art. 1.
(Finalita` ed oggetto)
1.
La Repubblica riconosce il valore di solidarieta` sociale e la funzione
di servizio di pubblica utilita` del Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita` svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento e` assunta dal responsabile del CNSAS.
3.
Il CNSAS contribuisce, altresi`, alla prevenzione ed alla vigilanza
degli infortuni nell’esercizio delle attivita` alpinistiche,
sci-alpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle
attivita` speleologiche e di ogni altra attivita` connessa alla
frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale in
ambiente montano ed ipogeo.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in cooperazione con le strutture di protezione civile nell’ambito delle proprie competenze tecniche ed istituzionali.
Art. 2.
(Rapporti con il Servizio sanitario nazionale)
1.
Per lo svolgimento delle attivita` previste dall’articolo 1, comma 2,
il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario
nazionale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, in attuazione dei princi`pi stabiliti dall’atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla presente legge,
individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS
i soggetti di riferimento esclusivo per l’attuazione del soccorso
sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito
dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria,
stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e
provinciali del CNSAS.
Art. 3.
(Attivita` del CNSAS)
1. Ai fini della presente legge, l’attivita` dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro.
Art. 4.
(Attivita` specialistiche)
1.
La formazione, la certificazione e la verifica periodica
dell’operativita` dei tecnici e delle unita` cinofile del CNSAS sono
disciplinate dalle scuole nazionali di cui all’articolo 5.
2.
L’attivita` formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e le
verifiche periodiche di cui al comma 1 sono attestati su apposito
libretto personale.
3. Le convenzioni previste dall’articolo 2, comma
3, disciplinano la formazione, l’aggiornamento e la verifica del
personale del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le
specifiche competenze del CNSAS.
4. Le organizzazioni operanti nel
settore del soccorso alpino e speleologico possono, tramite apposite
convenzioni, affidare al CNSAS la formazione tecnica specifica del
proprio personale.
5. Il CNSAS propone all’Ente nazionale per
l’aviazione civile (ENAC) la predisposizione delle certificazioni per
apposite figure professionali necessarie per l’elisoccorso in montagna.
Art. 5.
(Scuole nazionali)
1.
Nell’ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti
scuole nazionali: a) scuola nazionale tecnici di soccorso alpino; b)
scuola nazionale tecnici di soccorso speleologico; c) scuola nazionale
medici per emergenza ad alto rischio nel territorio montano;
d)
scuola nazionale medici per emergenza ad alto rischio nell’ambiente
ipogeo; e) scuola nazionale unita` cinofile da valanga; f) scuola
nazionale unita` cinofile da ricerca in superficie; g) scuola nazionale
tecnici di soccorso in forra;
h) scuola nazionale direttori delle
operazioni di soccorso. 2. Le attivita` delle scuole nazionali sono
regolate da specifici regolamenti operativi.
Art. 6.
(Figure professionali specialistiche)
1.
Sono individuate e riconosciute le seguenti figure professionali
specialistiche le cui qualifiche sono rilasciate dalle scuole nazionali
di cui all’articolo 5:
a) tecnico di soccorso alpino; b) tecnico di
elisoccorso; c) unita` cinofila da valanga; d) unita` cinofila da
ricerca in superficie; e) medico per emergenza ad alto rischio nel
territorio montano; f) medico per emergenza ad alto rischio
nell’ambiente ipogeo; g) tecnico di soccorso speleologico;
h) tecnico di soccorso in forra; i) direttore delle operazioni di soccorso.
Art. 7.
(Disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni)
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 non si applicano al
personale di altre amministrazioni dello Stato operanti nell’attivita`
di soccorso in montagna, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del
territorio nazionale. Per gli appartenenti allo stesso personale restano
ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi
ordinamenti.
Art. 8.
(Modifiche alla legge 18 febbraio 1992, n. 162)
1. All’articolo 1, comma 4, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «1.000 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «800 milioni annue», e le parole: «500 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni annue».
2. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1992, n. 162, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «900 milioni», le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «600 milioni» e le parole: «200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni».